
Tematiche - Esercizio e manutenzione tecnica
2.1 Definizione dei termini
Denominazione |
Definizione dei termini |
---|---|
Manutenzione tecnica |
Totalità delle misure volte a preservare le condizioni nominali nonché ad accertare e valutare le condizioni effettive di un prodotto, costituite da misure, ispezione, manutenzione ordinaria e riparazione |
Ispezione |
Accertamento e valutazione delle condizioni effettive |
Riparazione |
Ripristino delle condizioni nominali |
Proprietario/gestore |
Il proprietario è la persona che ha materialmente la piena ed esclusiva proprietà di un terreno o di un edificio. Questa persona può essere, al contempo, anche gestore di un impianto di acqua potabile o delegare la gestione e la manutenzione tecnica a un gestore. |
Tecnico specializzato in impianti idrosanitari |
Persona qualificata che supporta il proprietario/gestore di un impianto di acqua potabile edilizio per gli aspetti relativi all’igiene dell’acqua potabile. Come qualifica viene generalmente richiesto un titolo (AFC o Dipl. Ing.) nell'ambito della tecnica idrosanitaria / tecnica del fabbricato con competenza specialistica integrativa ed esperienza professionale nel campo dell'igiene dell’acqua potabile. |
2.2 Leggi, norme e direttive
2.2.1 Direttiva W3/C2 della SVGW
La direttiva W3 della SVGW «Direttiva per gli impianti di acqua potabile» illustra i requisiti degli impianti di acqua potabile dalla conduttura di allacciamento interna all’abitazione fino ai punti di presa e agli apparecchi allacciati.
Nel complemento 2 (W3/C2:2013) vengono stabiliti i requisiti per «Esercizio e manutenzione di impianti sanitari». Il documento illustra, in particolare, i requisiti relativi all’esercizio, all’ispezione, alla manutenzione ordinaria e alla riparazione dei dispositivi di sicurezza e di protezione negli impianti idrosanitari dal bordo interno del punto di entrata nell’edificio ai punti di presa. La direttiva W3/C2 è il documento di riferimento fondamentale per le attività di controllo e manutenzione tecnica – e fornisce prescrizioni dettagliate per numerosi componenti.
I contenuti si sovrappongono parzialmente a quelli degli altri complementi della direttiva W3 della SVGWÂ , 👉 Obblighi derivanti dalla direttiva W3/C2 della SVGW e tematiche correlate.
2.2.2 Leggi e disposizioni
Il tema degli impianti di acqua potabile, della loro igiene e della loro sicurezza è regolamentato in diverse leggi e disposizioni. Un esercizio e una manutenzione tecnica eseguiti correttamente contribuiscono a garantire il rispetto di queste prescrizioni normative e assicurano che l’acqua erogata sia conforme ai requisiti. Alcune leggi e disposizioni riguardano direttamente anche le tecniche e i materiali utilizzati per la manutenzione tecnica.
Particolarmente rilevanti sono, tra le altre, le leggi seguenti:
-
La Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr, RS 817.0) e la relativa Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02) prescrivono che l’acqua destinata al consumo umano è un alimento per il quale si applicano elevati requisiti di igiene e sicurezza nonché numerosi obblighi di controllo. Anche l’acqua per docce e piscine in ospedali e altre zone accessibili al pubblico deve, in quanto oggetto d’uso, soddisfare requisiti elevati.
-
L’Ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD, RS 817.022.11) specifica requisiti dettagliati relativi all’acqua potabile e all’acqua destinata a entrare in contatto con il corpo umano, tra cui in particolare requisiti microbiologici e chimici.
-
La Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) trova applicazione come legge sussidiaria anche relativamente alla sicurezza dell’acqua.
-
L’Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari (Ordinanza sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21) deve essere rispettata anche per quanto riguarda i materiali utilizzati negli impianti di acqua potabile.
-
L’Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, Obioc, RS 813.12) può essere rilevante per i disinfettanti ammessi.
2.2.3 Altri documenti
Oltre alle direttive della SVGW e alle disposizioni di legge, per l’esercizio e la manutenzione tecnica deve essere osservata soprattutto la documentazione tecnica del produttore.
Per alcuni temi e apparecchiature esistono ulteriori note tecniche della SVGW e di suissetec che contengono anch’esse avvertenze sull’esercizio e sulla manutenzione tecnica.
2.2.4 Web app di suissetec
Un aiuto può arrivare dalla web app di suissetec «Manutenzione e riparazione». Questo strumento permette di creare un programma personalizzato delle attività da eseguire per ciascun componente in base alle raccomandazioni del settore. La web app è disponibile, a pagamento, al link https://suissetec.ch/de/web-app-wartung-und-instandhaltung.html.
2.3 Obblighi derivanti dalla direttiva W3/C2 della SVGW e tematiche correlate
Il presente documento tratta il tema dell’esercizio e della manutenzione tecnica degli impianti idrosanitari. In particolare si concentra sulla garanzia delle condizioni di sicurezza operativa – un compito che rientra nella sfera di responsabilità del gestore e che è regolamentato principalmente nella direttiva W3/C2.
La direttiva W3/C2 della SVGW contiene i seguenti principi generali (W3/C2:2013, cap. 2 e 4):
-
L’esercizio e la manutenzione devono svolgersi in modo tale che non possano aversi effetti negativi sulla qualità dell’acqua potabile nell’impianto domestico né sull’approvvigionamento idrico.
-
Lo stato di sicurezza operativa dell’impianto idrosanitario deve essere garantito in ogni momento.
-
La responsabilità di esercizio e manutenzione è a carico del proprietario o del gestore.
Anche l’OPPD stabilisce che il proprietario/gestore è tenuto a «far eseguire da personale qualificato regolari operazioni di controllo e manutenzione» (art. 4 cpv. 3 OPPD).
Nell’applicazione delle disposizioni della direttiva W3/C2 della SVGW sono presenti punti di contatto con altri ambiti e tematiche che vengono regolamentati anche nei complementi della direttiva W3 della SVGW:
-
L’esercizio conforme alle disposizioni in senso stretto non è oggetto della direttiva W3/C2 della SVGW ma è regolamentato nel complemento della direttiva 3 «Igiene negli impianti di acqua potabile» (W3/C3:2020). Questo non solo contiene prescrizioni per la realizzazione di un impianto di acqua potabile ineccepibile sotto l’aspetto igienico ma si occupa anche delle fasi successive del ciclo di vita dell’impianto, vale a dire anche del comportamento durante l’esercizio. La direttiva W3/C3 della SVGW raccoglie alcuni principi fondamentali per l’esercizio conforme alle disposizioni, ad esempio l’indicazione secondo cui il contenuto delle condutture deve essere completamente rinnovato al massimo ogni 72 ore. Fornisce inoltre prescrizioni dettagliate sul comportamento in caso di tempi di ristagno brevi e lunghi.
Informazioni dettagliate sul complemento W3/C3 sono disponibili nel documento
Nussbaum «Tematiche relative all’igiene dell’acqua potabile», 👉 Tematiche 299.1.006. -
Per quanto concerne gli obblighi del gestore deve essere osservato anche il complemento 4 «Autocontrollo basato sul rischio negli impianti di acqua potabile negli edifici» (W3/C4:2021). Il documento contiene prescrizioni dettagliate per la garanzia della qualità da parte dei proprietari/gestori. Oltre alle misure di manutenzione tecnica prescritte dalla direttiva W3/C2 della SVGW sono indicate attività periodiche di controllo e gestione del rischio.
Anche le informazioni dettagliate sul complemento W3/C4 sono disponibili nel documento
Nussbaum «Tematiche relative all’igiene dell’acqua potabile», 👉 Tematiche 299.1.006. -
Un ulteriore regolamento eventualmente d’interesse è il complemento 1 «Protezione contro il riflusso negli impianti sanitari» (W3/C1:2013). Il complemento contiene requisiti dettagliati per la costruzione e l’installazione dei dispositivi di protezione ai quali occorre prestare particolare attenzione durante le attività di controllo e manutenzione tecnica.
I dettagli sul complemento W3/C1 e sull’impiego dei dispositivi di protezione sono contenuti nel documento
Nussbaum «Tematiche relative alla protezione dell’acqua potabile», 👉 Tematiche 299.1.085.
Occorre tenere presente che l’obbligo di legge di garantire la disponibilità di acqua potabile ineccepibile nell’impianto domestico fa capo a tutti i proprietari/gestori di impianti edilizi che forniscono acqua potabile a utenti finali (affittuari, impiegati, clienti ecc.). Essi vengono considerati «fornitori di acqua» (art. 2 cpv. c OPPD). Tra questi figurano anche attività commerciali come ristoranti o studi medici affittati all’interno di un edificio e che, a loro volta, forniscono acqua potabile a utenti finali.
A proposito: alcuni obblighi di manutenzione possono spettare, oltre che al gestore, anche agli inquilini. Questi ultimi devono contribuire ad assicurare la qualità dell’acqua potabile adottando un comportamento di utilizzo corretto. Ciò comprende il prelievo regolare di acqua da tutti i rubinetti o un lavaggio regolare e sufficiente dell’acqua fredda e dell’acqua calda da tutti i punti di presa. In seguito a un periodo di assenza degli inquilini durante il quale si è verificato un ristagno di acqua nelle condutture, gli inquilini sono tenuti ad adottare le misure specificate nella direttiva W3/C3. In quanto utenti, gli inquilini devono inoltre occuparsi della manutenzione degli apparecchi idrosanitari, ad esempio decalcificando regolarmente i soffioni delle docce e i regolatori del getto e sostituendo periodicamente i tubi flessibili delle docce. In caso di problemi devono segnalarli prontamente al proprietario/gestore.